NELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE SEMPRE PIÙ DIFFUSO L’USO DEL PART TIME ARTICOLATO SU TURNI: LA GIURISPRUDENZA SI SCHIERA A FAVORE GRAZIE AL JOBS ACT. MA ATTENZIONE, OCCORRE ALLEGARE LA TABELLA TURNI ALTRIMENTI SI RISCHIA.

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É noto che il lavoro a tempo parziale è la figura di flessibilità temporale più ricorrente ed importante nel mercato del lavoro. Ritornando sul tema della collocazione temporale della prestazione lavorativa nel part time, con particolare riferimento al settore della ristorazione commerciale, dove è frequente il ricorso a turni programmati, può rivelarsi utile fornire alcune indicazioni cui tener conto in sede di stesura della lettera di assunzione, prendendo spunto dalle decisioni di merito già segnalate in argomento (Trib. Milano, Sezione Lavoro, 17 gennaio 2018 n. 96; Trib. Busto Arsizio, Sezione Lavoro, 12 febbraio 2018 n. 58;  Trib. Busto Arsizio, Sezione Lavoro, 5 giugno 2018 n. 224).

Tali pronunce, se da un lato hanno ritenuto il lavoro a tempo parziale pienamente compatibile con un’organizzazione dell’orario di lavoro strutturata su turni, dall’altro hanno messo in evidenza che la determinazione dell’orario può avvenire anche mediante rinvio a turni articolati in fasce orarie prestabilite, le quali possono variare, purché venga rispettato un congruo termine di preavviso. 

Occorre partire dal dato normativo di cui all’art. 5, 3° comma, del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act) in materia di contratto a tempo parziale, il quale prevede che se la prestazione è articolata in turni di lavoro il contratto individuale può rinviare a turni programmati articolati su fasce orarie prestabilite, con un notevole incremento di flessibilità rispetto alla disciplina previgente.

I presupposti per l’applicazione di tale previsione sono due: l’esistenza in azienda di un’organizzazione dell’orario in turni («l’organizzazione del lavoro è articolata in turni….programmati»); la distribuzione oraria predefinita degli stessi turni («articolati su fasce orarie prestabilite»).

Tale disposizione introduce senza dubbio una maggiore flessibilità a favore del datore di lavoro, necessaria in realtà come quelle della grande distribuzione in cui occorre garantire la copertura del servizio durante tutta la fascia diurna per tutto l’anno.

In precedenza, tale flessibilità era garantita unicamente dalla contrattazione collettiva che, ad esempio nell’ambito del CCNL Turismo-Pubblici Esercizi, aveva previsto la possibilità di concordare a livello territoriale “modalità di programmazione flessibile dell’orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili” (art. 78) ed aveva introdotto per le aziende la possibilità di utilizzare clausole elastiche “relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione” (art. 82), purché risultanti da atto scritto e purché fosse garantito un preavviso di almeno due giorni circa per il loro utilizzo.

Anche il D.Lgs. n. 81/2015, all’art. 6, 4° comma, ha previsto ora che, nel rispetto di quanto disciplinato dai contratti collettivi, le parti del contratto a tempo parziale possano pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, ed il successivo 5° comma stabilisce un termine di preavviso di due giorni a favore del prestatore di lavoro. 

Con la differenza che, nel caso del citato art. 5,  3° comma, l’utilizzo della prestazione in turni (anche variabili) non darebbe luogo al pagamento di indennità previste per le clausole elastiche.

In questo quadro normativo, è quindi oggi possibile per le aziende non solo il ricorso a turni programmati nel part time, ma è altresì consentita nel corso del rapporto la modifica della collocazione temporale della prestazione.

Tuttavia, al fine di evitare l’insorgere di eventuali contenziosi, nella stesura della lettera di assunzione vi è necessità di attenersi a determinati requisiti per quanto concerne la clausola relativa alla distribuzione dell’orario di lavoro.

In primo luogo, pur essendo introdotta la possibilità di rinviare a “turni programmati” per indicare la collocazione dell’orario, per evitare possibili contestazioni, si ritiene consigliabile che nel contratto individuale, anche a mezzo di un allegato, venga comunque indicata la collocazione dell’orario che il lavoratore part time dovrà osservare, allegando ad esempio una tabella indicante l’articolazione dei turni secondo fasce orarie prestabilite.

In sostanza, nonostante il disposto di legge, è opportuno indicare le specifiche fasce orarie nelle quali il lavoratore turnista part time svolgerà la propria attività. 

Al riguardo, occorre tener sempre conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 210/1992, che ha costituito sinora un ineludibile riferimento per gli interpreti, ovvero che l’obbligo di stabilire, nell’atto di assunzione, sia la durata complessiva sia gli orari della prestazione lavorativa, ha lo scopo di consentire al lavoratore a tempo parziale di svolgere un’ulteriore attività o di disporre liberamente del proprio tempo di vita.

Non è perciò consentito l’inserimento all’interno del contratto di lavoro di clausole che, ad esempio, si limitassero genericamente a prevedere una distribuzione della prestazione su turni articolati in riferimento all’orario dell’unità produttiva presso cui il lavoratore è occupato, seppur stabiliti con un certo preavviso da parte dell’azienda (ad es., con cadenza settimanale o quindicinale).

É necessario, quindi, prestare attenzione a questo aspetto, poiché qualora la collocazione temporale dell’orario di lavoro fosse prevista in modo generico, ciò potrebbe comportare, secondo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, la nullità parziale del contratto, anche se solo limitatamente alla clausola viziata, con conseguente diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla riduzione del suo tempo libero (cfr. Cass. n. 27553/2016; Cass. n. 4229/2016); senza contare le conseguenze sul piano dell’esercizio dei poteri giudiziali di determinazione delle modalità temporali di svolgimento della prestazione. 

In secondo luogo, in base alle singole esigenze organizzative-produttive aziendali, è consigliabile che il testo della lettera contenga l’espressa indicazione che i turni programmati potranno subire variazioni, in questo caso da comunicarsi al lavoratore con congruo termine di preavviso, che dovrà sempre essere rispettato per evitare di incorrere in conseguenze risarcitorie.

Quindi sì alla variazione della collocazione dell’orario, ma con la necessità che tale previsione sia contenuta nella lettera di assunzione e che sia pattuito un congruo preavviso utile al lavoratore per il coordinamento delle esigenze di vita.

In sostanza, è legittimo stabilire all’atto di assunzione che la collocazione temporale della prestazione lavorativa part time possa avvenire secondo turni variabili; la condizione è che i turni e le fasce orarie siano preventivamente conosciute dai lavoratori, mediante per esempio l’allegazione di una tabella turni articolata su cadenza settimanale o quindicinale, che potrà variare nel tempo, purché predeterminata e portata a conoscenza dei lavoratori con un anticipo di almeno una settimana.

E proprio nei casi decisi dalle sentenze di cui sopra questa impostazione ha trovato pieno avallo dai Giudici di merito.

Per concludere, l’importante novità introdotta con l’art. 5, 3° comma, del D.Lgs. n. 81/2015 è senz’altro rispondente alle crescenti esigenze di flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito del part time organizzato in turni e tale disposizione se ben attuata potrà certamente contemperare le reciproche esigenze delle parti del rapporto di lavoro, coniugando le esigenze organizzative aziendali e quelle di vita dei lavoratori.

 A cura di Alberto Sbarra